:: Definizione di RSSA
( fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 22-1-2007 )
Articolo 66
(Residenza socio sanitaria assistenziale per anziani)
- La residenza protetta o residenza sociosanitaria assistenziale è una struttura che deve avere le seguenti
caratteristiche:
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Dimensioni
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Descrizione e standard
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| Tipologia e carattere; destinatari |
La residenza sociale assistenziale, eroga prevalentemente servizi socioassistenziali
a persone anziane, in età superiore ai 64 anni, con gravi deficit psico-fisici, che non
necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di
assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale, che non sono in grado di
condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far
prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell’autonomia e non possono essere
assistite a domicilio.
La residenza sociale è collegata funzionalmente con i servizi sociosanitari dell’Ambito,
comprendenti l’assistenza medico-generica, l’assistenza farmaceutica, il segretariato
sociale, l’assistenza domiciliare integrata, i centri a carattere residenziale
diurno, anche al fine di programmare la continuità degli interventi assistenziali agli
ospiti dopo la dimissione e per ridurre l’incidenza del ricovero in strutture ospedaliere
ovvero in strutture extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le caratteristiche
sopra individuate.
Le Residenze sociali sono classificate di fascia alta e di fascia media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera.
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| Ricettività |
Ciascun modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 30 ospiti. La capienza
massima della struttura non può superare i 120 ospiti.
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| Prestazioni |
Le Residenze sociali assicurano le seguenti prestazioni:
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- attività socializzanti ed educative;
- prestazioni infermieristiche;
- prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.
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| Personale |
Amministrazione:
responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi;
Servizi generali:
• cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari (per la ricettività massima di 120
ospiti);
• lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno;
1 addetto per ogni ulteriore quintale.
I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere assicurati
mediante convenzione con ditte esterne.
Il servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata.
Prestazioni sociosanitarie:
• Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti;
• Infermieri: in organico 12 ore giornaliere ogni 60 posti residenza;
• Tecnici della riabilitazione: in rapporto di 9 ore settimanali ogni nucleo da 30
ospiti, e comunque in misura funzionale rispetto al progetto personalizzato di
assistenza definito dalla U.V.M., per il quale la struttura può avvalersi delle prestazioni
delle strutture del SSR;
• Assistente sociale: 12 h. settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti.
Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di cui al Regolamento
Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del completamento dei
corsi di formazione per la riqualificazione del personale in servizio per le strutture
già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei corsi di formazione per OSS per
le risorse umane non inserite, la figura di OSS può essere sostituita da operatori
O.T.A.. Per le strutture già operanti, l’eventuale personale con qualifica OTA,
ovvero OSA, e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dovrà
essere riqualificato in OSS entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente
regolamento.
La struttura deve avere un coordinatore sociale, nella figura di un assistente sociale
laureato, di un educatore o educatore professionale, impegnato con prevalenti compiti
di coordinamento in materia di attività socializzanti, educative e di dietetica,
nonchè di coordinamento dell’intera attività sociosanitaria e di garanzia della applicazione
di protocolli omogenei per l’accoglienza e la gestione dei casi. Il coordinatore
è impegnato per un minimo di 12 h. settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti.
La ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della
Residenza sociale i seguenti interventi di rilievo sanitario:
- assistenza medica generica
- assistenza medica specialistica
- fornitura di farmaci
- fornitura di presidi sanitari.
Le cure mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di Medicina
generale nel rispetto delle norme vigenti.
L’assistenza medica specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui territorio
insiste la struttura.
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| Modulo abitativo |
• Residenza sociale assistenziale di fascia alta (prima categoria):
camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq.9 o
doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto.
Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito
per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere
comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate
con servizio igienico assistito per la non autosufficienza;
• Residenza sociale assistenziale di fascia media (seconda categoria):
camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq.9, o
doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto,
o triple con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 18 per tre posti
letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, anche esterno, che
deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni 3 assistiti.
La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza
alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno
spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a
disposizione degli ospiti.
Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di
superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere,
inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.
La palestra, destinata all’esercizio fisico deve accogliere l’attrezzatura minima per
consentire all’ospite un’adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere
previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico.
Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza.
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- Le residenze protette già accreditate, ancorché provvisoriamente, e/o convenzionate con le ASL ai sensi
del Regolamento Reg. n. 1/1997 e successive modificazioni, e classificate nella fascia A ovvero nella fascia B di cui all'art. 1, comma 4, dello stesso regolamento, richiedono, entro tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la nuova classificazione in base ai requisiti posseduti e a quelli richiesti dal presente articolo.
Nelle more di tale riclassificazione restano vigenti le autorizzazioni in essere.
- Le strutture residenziali che abbiano i requisiti per essere autorizzate, e classificate come RSSA e
iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 53, comma 1 lett. b) della legge regionale, possono accedere, previa verifica di compatibilità di cui all'art. 35 del presente regolamento, all'accreditamento per l'assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti
nei limiti degli indici di fabbisogno fissati dalle norme regionali, degli obiettivi di riequilibrio territoriale
da conseguire a livello regionale e delle risorse assegnate per l'assistenza sociosanitaria residenziale
extra-ospedaliera, nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale sanitario e dal piano regionale delle politiche sociali.
- Per le RSSA accreditate, che definiscano un rapporto convenzionale con il servizio sanitario regionale,
l'ammontare della spesa a carico della ASL resta determinato dai parametri di spesa già applicati alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, secondo quanto determinato con la l.r. n. 14/2004, art. 32, nelle
more della rideterminazione delle rette, per la quota a carico della ASL e per la quota a carico dell'Ambito
ovvero dell'utente, previa analisi di mercato condotta su tutto il territorio regionale, previa intesa con l'ANCI
Puglia e previa concertazione con le associazioni datoriali di categoria, da effettuarsi entro 180 giorni dalla
data di approvazione del presente regolamento.
- Per le RSSA per anziani già autorizzate ed operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
che ospitino anche ospiti di età inferiore ai 64 anni e in condizioni di disabilità e non autosufficienza
grave, al fine di non arrecare disagio psico-fisico agli ospiti, gli stessi ospiti potranno permanere nelle stesse
strutture entro il limite di 10 ospiti. Laddove il numero di ospiti diversamente abili gravi superi le dieci unità,
deve essere realizzato un modulo dedicato all'utenza disabile, nella stessa struttura, con capienza non superiore a n. 20 posti letto, che rispetti gli standard strutturali e organizzativi di cui all'art. 59 del presente regolamento.
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